23 Marzo 2017

Quando cambia il rischio assicurato?

Più che un approfondimento sul contenuto della polizza, questo vuole essere un promemoria: ti ricordi di comunicare a CAES quelle situazioni che possono far cambiare il rischio assicurato?

Per evitare di incorrere in scoperture o indennizzi parziali in caso di sinistro, è necessario porre attenzione al cambiamento dei seguenti parametri:

PER LA PERSONA GIURIDICA (ASSOCIAZIONE, COOPERATIVA, COMITATO, ENTE, AZIENDA)

  • Lo Statuto. Se la copertura assicurativa è prestata “come da Statuto” e vengono apportate delle variazioni allo Statuto stesso, includendo nuove attività, il rischio dichiarato in fase di stipula del contratto non corrisponde più al rischio reale. Quando CAES invia una proposta di assicurazione valuta infatti le attività previste nello Statuto e, sulla base delle stesse, va a definire l’ambito di copertura stabilendo di conseguenza la tariffa adeguata al rischio assunto. Se la realtà assicurata varia le proprie attività può essere opportuno riparametrare la copertura.
  • Le attività svolte. Quando la polizza prevede un allegato che descrive il rischio assicurato e che quindi va ad identificare delle specifiche attività (ad esempio, nel caso in cui un’assicurazione abbia la necessità di assicurare un determinato progetto) significa che, in deroga a quanto stabilito dalle condizioni di polizza, la copertura è valida esclusivamente per le mansioni indicate in quell’allegato. Di conseguenza, in caso di variazione delle stesse, è indispensabile comunicarcelo.
  • Le sedi operative. Se si assicura un immobile contro Incendio/Altri danni ai beni (il prodotto a cui principalmente facciamo riferimento è il Multirischi Danni ai Beni) e viene specificata in polizza l’ubicazione del rischio assicurato, la copertura è valida esclusivamente per quell’ubicazione. Il cambio di ubicazione deve pertanto essere prontamente comunicato a CAES in modo tale che la propria copertura venga adeguata. ATTENZIONE: Non deve essere fatta la comunicazione per i prodotti di Responsabilità Civile che sono validi indipendentemente dal luogo in cui il soggetto assicurato esercita la propria attività.
  • La sede legale. E’ sempre bene comunicarci la variazione della sede legale; può tornare utile in caso di sinistro e, se questa corrisponde all’indirizzo di corrispondenza (a cui spedire le quietanze annuali o eventuali appendici emesse), è fondamentale per evitare che si verifichino disguidi con il servizio postale. Per lo stesso motivo, consigliamo di segnalarci se l’indirizzo di corrispondenza dovesse essere diverso da quello della sede legale. Per le polizze auto in particolare, l'indirizzo della sede legale indicato in polizza, deve sempre corrispondere all'indirizzo indicato sul libretto di circolazione.

PER LA PERSONA FISICA

  • L’ubicazione del rischio. La persona che assicura contro Incendio/Altri danni ai beni un immobile deve comunicare l’eventuale successiva variazione di ubicazione, dovuta ad esempio ad un trasloco. Le varie garanzie infatti dovranno essere riparametrate sulla base del nuovo stabile (che, ad esempio, avrà dimensioni diverse, potrà essere situato non più tra altri appartamenti ma in una struttura a se stante, ecc.). Ricordiamo comunque che, nel caso del trasloco, la polizza Multirischi Abitazione copre entrambe le ubicazioni, relativamente alla garanzia Incendio/Altri danni ai beni, fino alle ore 24 del settimo gioro successivo all’inizio del trasloco (purché sia comunicato per iscritto all’assicuratore).
  • Il cambio di professione. La polizza Infortuni distingue tra svolgimento di attività manuale e manuale solo occasionale. Tuttavia se si è assicurati e si cambia professione, andando a svolgere un’attività più rischiosa, è opportuno comunicarcelo per valutare se la polizza in vigore è adeguata oppure se è necessario fare delle integrazioni.
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