30 Novembre 2016

La constatazione amichevole: è importante sapere che...

Parlando di constatazione amichevole, vi forniamo quattro consigli, nel caso si verificassero delle situazioni particolari...

1) Alcuni dati sono considerati indispensabili ai fini dell’apertura del sinistro. Pertanto, se non è possibile reperire gli altri dati richiesti dal modulo, sarà possibile presentare una constatazione amichevole compilata solo con questi elementi:

  • data dell’incidente
  • luogo dell’incidente (comune e via)
  • targa di ciascun veicolo coinvolto
  • denominazione delle compagnie assicuratrici di ciascun veicolo coinvolto
  • dinamica dell’incidente
  • firma di almeno di uno dei due conducenti

2) Nel caso in cui sul luogo del sinistro intervengano delle Autorità, unitamente alla constatazione amichevole bisogna inviare alla propria agenzia assicurativa anche lo scambio di generalità compilato dalle Autorità stesse, con il riferimento della pattuglia intervenuta. In questo modo la compagnia assicuratrice potrà reperire successivamente copia del verbale.

3) Se i veicoli coinvolti nel sinistro sono più di due, la convenzione CARD (che prevede che il risarcimento del danno sia effettuato dalla propria compagnia assicuratrice), non è applicabile. In questo caso, il sinistro dovrà comunque essere denunciato alla propria agenzia utilizzando più moduli di constatazione amichevole (in modo da annotare i dati di tutti i veicoli coinvolti). Diversamente la denuncia del sinistro può essere effettuata con lettera firmata manualmente che dovrà riportare i seguenti dati:

  • data e luogo (comune e via) dell’incidente
  • presenza o meno di feriti
  • targa di tutti i veicoli coinvolti
  • dati (nome/cognome - indirizzo) e recapiti telefonici dell’assicurato e delle controparti
  • denominazione delle rispettive compagnie assicuratrici
  • generalità di eventuali testimoni (nome, cognome, indirizzo, telefono)
  • descrizione dettagliata dell’incidente
  • indicazione di eventuali Autorità intervenute (allegare copia del primo scambio di generalità rilasciato alle parti e precisare i riferimenti della pattuglia intervenuta) Per ottenere il risarcimento dei propri danni, sarà necessario inviare una apposita richiesta alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile.

4) La convenzione CARD (risarcimento diretto del danno subito da parte della propria compagnia assicuratrice) è applicabile solo se:

  • i veicoli coinvolti sono due, entrambi a motore e identificati
  • i danni riguardano cose o la persona del conducente non responsabile (sono comprese le lesioni di lieve entità, nei limiti del 9% di invalidità permanente, come da art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 07/09/2005 n. 209)
  • l’impresa assicuratrice del veicolo di controparte aderisce alla convenzione CARD e le polizze sono regolarmente in copertura alla data del sinistro
  • c’è stata collisione tra i due veicoli coinvolti (se non c’è stato un urto, la convenzione non è applicabile)

    Sono escluse dalla convenzione CARD le macchine agricole.

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