Subisco un danno da circolazione: come richiedo il risarcimento?
Questo mese approfondiamo il tema della richiesta di risarcimento danni in caso di sinistro avvenuto durante la circolazione con il proprio veicolo.
Nella maggior parte dei casi, i danni da circolazione vengono regolati tramite la Convenzione CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, che definisce le regole di cooperazione tra le imprese di assicurazione per l’organizzazione e la gestione del sistema di risarcimento diretto, dei rimborsi e delle compensazioni.
La CARD prevede che il danneggiato debba rivolgere la richiesta di risarcimento non alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile ma alla compagnia che assicura il proprio veicolo. Elemento fondamentale della CARD è la constatazione amichevole, di cui abbiamo già parlato in due precedenti Approfondimenti, specificando in quali casi si può procedere con la constatazione amichevole e dando indicazioni su come compilarla.
Il danno subito dal terzo trasportato viene risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo su quale era trasportato al momento dell’incidente, entro il massimale minimo di legge, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ricordiamo però che la CARD non si applica quando:
A. i veicoli coinvolti sono più di due
B. i danni provocati alla persona causano un’invalidità permanente superiore al 9%
C. non c’è stata collisione tra i due veicoli coinvolti (ad esempio, un’auto finisce fuori strada nel tentativo di schivarne un’altra ma non c’è urto tra le due)
D. il danno viene provocato da mezzi particolari (ad esempio macchine agricole, ciclisti, pedoni, animali)
E. il veicolo di controparte non è assicurato, non è identificabile, è assicurato con compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa, è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
F. la compagnia assicuratrice del veicolo di controparte non aderisce alla convenzione CARD (ad esempio, se il veicolo è immatricolato all’estero)
G. Il sinistro accade all’estero
In tutti questi casi, è necessario contattare CAES ai soliti recapiti.
Se il contraente nella propria polizza RC Auto ha inclusa la garanzia Tutela Legale, CAES attiverà la garanzia e pertanto la richiesta di risarcimento nonché tutte le procedure conseguenti verranno seguite direttamente dalla Compagnia DAS che fornisce la Tutela Legale. Diversamente, il contraente può scegliere tra due differenti strade:
- inviare alla compagnia di controparte una lettera di richiesta di risarcimento (che CAES predisporrà per conto dell’assicurato) con la descrizione della dinamica e l’inserimento di tutti gli elementi necessari al fine della valutazione dei danni da parte della compagnia di controparte
- affidarsi ad un proprio legale di fiducia, oppure chiedere l’assistenza del consulente legale di CAES, previ accordi diretti con quest’ultimo.
Nella fattispecie di cui alla lettera E) occorre rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (e quindi a CONSAP, l’istituto che lo gestisce). Sul sito http://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/ è possibile trovare, in base alla tipologia di sinistro il modulo specifico da scaricare, compilare ed inviare direttamente a CONSAP.
I tempi necessari al risarcimento dipendono dalla Compagnia che deve provvedere allo stesso. Mediamente, in 10 giorni viene aperto il sinistro ed incaricato il perito; la liquidazione dovrebbe avvenire entro 60 giorni nel caso di danni a cose/al veicolo o entro 90 giorni nel caso di lesioni personali.