Come compilare il registro dei volontari
La polizza “Multirischi per il Volontariato” di CAES, che la tua associazione ha sottoscritto, è conforme alla Legge Quadro sul Volontariato nr. 266/1991. Tale normativa prevede, tra le altre disposizioni, l’obbligo della copertura assicurativa per gli aderenti attivi di un’organizzazione di volontariato; in particolare, l’assicurazione richiesta tutela il volontario in caso di responsabilità civile, infortuni e malattia connessi con l’attività da lui prestata. Il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 14 febbraio 1992, attuativo della suddetta Legge Quadro, ha inoltre specificato che i volontari da assicurare sono quelli iscritti nell’apposito registro dei volontari, obbligatorio per l’associazione stessa. Esso va compilato accuratamente dall’associazione e tenuto sempre aggiornato.
Ma quali sono le caratteristiche di questo registro? Innanzitutto, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e bollato in ogni suo foglio da un notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale preposto a tali adempimenti. Tale registro è di fondamentale importanza perché descrive ed individua in modo inequivocabile i soggetti che operano in qualità di volontari per il conseguimento dei fini che si propone l’associazione di volontariato. Nel registro devono poi essere inseriti i dati anagrafici di ogni volontario, ad esempio il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale, unitamente alla data di iscrizione all’associazione, data in cui egli inizia la propria attività di volontariato presso l’associazione. Il registro funzionerà un po’ come un diario delle entrate e delle uscite. Quindi, i volontari che aderiscono all’organizzazione di volontariato in data successiva a quella in cui è stato istituito il registro devono essere iscritti in quest’ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell’organizzazione. Allo stesso modo, devono poi essere indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell’organizzazione di volontariato. Anche in questo caso l’annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
Ecco due esempi di come si può compilare il registro in entrata:
Il giorno X del mese X dell’anno X si iscrivono all’associazione X i seguenti soggetti: 1) (COGNOME E NOME), nato a X, il X, c.f. X, residente in X, via X, n° X.
e in uscita:
Il giorno X del mese X dell’anno X cessano l’attività di volontariato in favore dell’associazione X i seguenti soggetti: 1) (COGNOME E NOME), nato a X, il X, c.f. X, residente in X, via X, n° X.
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione del nuovo volontario nel registro degli aderenti all’organizzazione di volontariato; mentre perdono efficacia dalle ore 24.00 del giorno di annotazione della cancellazione dell’aderente dal registro.
La polizza “Multirischi per il Volontariato” di CAES prevede che le persone assicurate siano quelle “iscritte nei registri obbligatori che la legge impone alle organizzazioni di volontariato”. Non prevede pertanto che ci comunichiate in tempo reale le entrate e le uscite di nuovi volontari all’interno della vostra organizzazione; questo per una vostra maggior semplicità operativa. Resta però scontato che il registro deve essere tenuto correttamente: in caso di eventuale sinistro infatti, è possibile che la Compagnia richieda di visionarlo. La nostra polizza inoltre è numerica e non nominativa; di conseguenza, alla fine del periodo assicurativo annuale ci dovrete comunicare, ai fini della regolazione del premio, il solo numero dei volontari effettivamente attivi nell’anno appena trascorso, e non i loro dati personali.